Un disegno di legge che mette al bando gli iPhone in Italia? Facciamo chiarezza

Nella giornata di ieri, 23 giugno 2017 sono cominicate a circolare notizie circa un disegno di legge che rischierebbe di mettere al bando gli iPhone in Italia.

Cominciamo subito col dire che il titolo reale di tale disegno di legge è “Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti” o anche conosciuto come “fornitura servizi rete internet” ed è stato proposto dal parlamentare ed esperto della rete Stefano Quintarelli dei Civici e Innovatori e già passato alla Camera dei Deputati.

Il testo della norma prevede che gli utenti di una piattaforma tecnologica possano accedere liberamente ad alternative software anche in open source. Nello specifico ciò che ha scatenato il panico nel web è l’interpretazione dell’articolo 4, il quale recita quanto segue:

“1. Gli utenti hanno il diritto di reperire in linea, in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata, e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario o a sorgente aperta, contenuti e servizi leciti di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti che non siano di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l’operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

2. I diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all’acquisto o all’utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi, salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal medesimo comma 1, da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente”.

In parole povere viene specificato non solo il diritto di usufruire di ogni tipo di software, ma soprattutto di poter rimuovere liberamente un’applicazione a meno che non siano indispensabili per il corretto utilizzo del device o che non siano imperativi per legge.

E qui è avvenuto il malinteso: all’interno del sistema operativo iOS di Apple non è possibile installare applicazioni al di fuori dell’iTunes App Store a meno che non si proceda al jailbreak del dispositivo, pratica ampiamente osteggiata dal colosso di Cupertino.

A questo punto numerosi blog e testate giornalistiche di livello nazionale hanno cominciato ad affermare che il disegno di legge rischierebbe di mettere al bando i prodotti della mela morsicata quali iPhone e iPad, ma non è così per due ragioni: la prima riguarda la stessa norma all’articolo 6, dove si specificano le sanzioni, riportato a seguire:

“1. L’omessa, incompleta o ingannevole informativa sull’offerta commerciale, come prevista all’articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall’autorità competente, di cui all’articolo 27 del citato codice, che agisce d’ufficio o su segnalazione degli utenti.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’osservanza delle disposizioni dell’articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, accerta le violazioni delle medesime disposizioni commesse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica e irroga le sanzioni di cui all’articolo 98, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

3. L’Autorità di cui al comma 1 dell’articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato codice, le violazioni dell’articolo 4 della presente legge”.

Le sanzioni specificate nell’articolo 6 sono di tipo pecuniario e in nessuno di questi riferimenti si parla di mettere al bando prodotti considerati inadempienti ed in più prima di procedere bisognerebbe interpellare l’AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale sarà tenuta a constatare che la presenza dei reali impedimenti tecnici che non consentano l’installazione di determinati software su determinati device.

La seconda ragione che escluderebbe Apple dalle sanzioni di tale norma risiede proprio nel suo iTunes App Store: il divieto è sanzionabile solo nel caso in cui si rechi un reale danno agli utenti, che potrebbero ritrovarsi costretti ad utilizzare un solo tipo di applicazione senza libertà di scegliere un’alternativa. Lo store di Apple, invece offre un’immensa libreria di app che permettono ampia scelta di utilizzo tra applicazioni predefinite o alternative.

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